STATUTO
TITOLO I – Costituzione, Sede, Scopi, Durata.
Articolo Primo. E’ costituita in Casoria (NA), l’Associazione Ornitologica AR.CA.FRA. fra allevatori ed amatori di canarini ed altri uccelli da gabbia e da voliera.
Articolo Secondo. L’Associazione Ornitologica AR.CA.FRA. ha sede legale in Casoria (NA) alla Via Cesare Battisti,10 presso il Sig. Antonio Salvatore Paone, e potrà essere trasferita in altra sede.
Articolo Terzo. L’Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, non persegue fini speculativi, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (lettera a dell’art. 5 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460).
E’ istituita per la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura.
Articolo Quarto. Allo scopo di cui sopra l’Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166.
Articolo Quinto. La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II – Composizione, Applicazione, Tesseramento.
Articolo Sesto. L’Associazione è costituita da:
a- soci ordinari: allevatori;
b- soci ordinari: amatori;
c- soci onorari.
Tanto i soci ordinari che i soci onorari devono essere muniti di tessera federale: i soci ordinari allevatori sono iscritti, obbligatoriamente, al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo federale di matricola.
E’ fatto assoluto divieto ai soci di aderire, contemporaneamente, ad altra associazione ornitologica affiliata alla F.O.I..
Articolo Settimo. Per ottenere l’iscrizione all’Associazione l’interessato dovrà farne richiesta attraverso un “modello di iscrizione”, da ritirare presso la Segreteria dell’Associazione e dovrà essere presentato da un socio: spetta al Consiglio Direttivo accogliere o meno la richiesta di iscrizione.
Articolo Ottavo. I doveri ed i diritti dei soci o tesserati sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento che governano tutta l’attività che si svolge in campo ornitologico.
Ai sensi e per gli effetti della lettera c dell’art. 5 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460, vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
TITOLO III – Organi dell’Associazione.
Articolo Nono. Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
a- l’Assemblea Generale;
b- il Consiglio Direttivo;
c- il Collegio dei Revisori dei Conti;
d- il Collegio dei Probiviri.
Articolo Decimo. L’Assemblea generale dei soci è l’organo massimo dell’Associazione e sarà convocata almeno una volta l’anno e, comunque, in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno o indispensabile.
L’Assemblea dovrà discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione dell’Associazione e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Spetta inoltre all’Assemblea l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea generale, per essere valida, dovrà far registrare la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di qualsiasi altro numero di soci presenti, in seconda convocazione.
La convocazione dovrà essere inoltrata a mezzo posta, qualora debba essere eletto il Consiglio Direttivo.
Articolo Undicesimo. L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, per l’esame di modifiche dello statuto o per gravi circostanze.
Può essere, inoltre, convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di 1/3 dei soci tesserati: le norme per la convocazione, la partecipazione ed il funzionamento delle assemblee sono fissate dal Regolamento.
Articolo Dodicesimo. In caso di assoluta necessità, l’Assemblea Generale può nominare un Commissario con il compito di amministrare l’Associazione ed indire le elezioni per la costituzione di un nuovo Consiglio Direttivo: il mandato affidato al Commissario dura, al massimo, sei mesi.
Articolo Tredicesimo. Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea Generale a votazione segreta.
Tutti gli iscritti all’Associazione aventi diritto al voto possono rivestire cariche sociali senza preclusione alcuna e, in caso di votazione, possono esprimere un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, secondo comma, del codice civile.
I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.
A parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età.
Articolo Quattordicesimo. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, composto da sette Consiglieri, è costituito da:
a- un Presidente;
b- un Vice Presidente;
c- un Segretario;
d- quattro Consiglieri, di cui uno con le mansioni di cassiere – economo.
Le nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere – Economo vengono effettuate nell’ambito dei sette Consiglieri, a scrutinio segreto.
Ritenutane l’opportunità, potrà eventualmente procedersi alla nomina di un ulteriore Consigliere, esterno al Consiglio Direttivo (e, pertanto, senza diritto di voto), esperto in materia informatica.
Articolo Quindicesimo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti delle proprie attribuzioni, può affidare, ai suoi componenti, incarichi speciali.
Articolo Sedicesimo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade quando quattro dei suoi componenti rinunciano contemporaneamente al mandato.
Il componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.
Articolo Diciassettesimo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella sua prima riunione, elegge, nel proprio seno, il suo Presidente.
I Revisori dei Conti vanno eletti tra i soci iscritti e tesserati all’Associazione.
La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito dell’Associazione.
Articolo Diciottesimo. Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunziarsi sulle controversie sorte fra i soci, fra l’Associazione ed i soci e fra gli organi dell’Associazione stessa, è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense: i Probiviri non devono far parte di associazioni federate, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L’elezione a Proboviro avviene per acclamazione da parte dell’Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV – Patrimonio e Bilancio.
Articolo Diciannovesimo. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a- dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventario, con l’indicazione delle quantità e dei rispettivi valori;
b- dai fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere impiantato il registro cassa di entrate ed uscite.
Articolo Ventesimo. Le entrate sono costituite:
a- dalle quote di iscrizione dei soci tesserati;
b- da eventuali contributi concessi dalla F.O.I., dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e da privati;
c- da eventuali lasciti e donazioni;
d- dagli avanzi di gestione;
e- da ogni altro corrispettivo versato dai soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati.
Articolo Ventunesimo. L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Per ogni esercizio sarà redatto rendiconto di gestione economico – finanziario e bilancio di previsione.
Gli atti di cui innanzi, con le relative documentazioni contabili, saranno disponibili a qualunque socio avesse interesse a consultarli presso la Segreteria dell’Associazione nei quindici giorni precedenti la convocazione dell’Assemblea deliberante.
E’ data ai soci libera consultazione al registro delle deliberazioni.
TITOLO V – Disposizioni finali.
Articolo Ventiduesimo. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, corre l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Le quote ed i contributi associativi, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, non sono trasmissibili né rivalutabili.
Articolo Ventitreesimo. Tutte le cariche nell’ambito dell’Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del mandato.
Articolo Ventiquattresimo. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della F.O.I. e le disposizioni di legge in vigore sulle persone giuridiche.
“Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio”.